Calcolo della tredicesima mensilità in misura fissa
Se il collaboratore è retribuito in misura fissa. Il datore di lavoro corrisponderà una mensilità aggiuntiva in relazione al periodo di lavoro svolto durante l’anno.
Tanto per fare un esempio, per 12 mesi di lavoro, spettano una mensilità aggiuntiva, oppure se il lavoratore è stato assunto a metà anno, una tredicesima pari al 50{433446e2673775b8671238c1205ef00e521b5bd023ee0c01408bd3533e50a12b}.
La tredicesima spetterà anche in caso di licenziamento o dimissione prima di dicembre. Con la liquidazione dello stipendio dell’ultima busta paga, in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Calcolo della tredicesima mensilità
Per coloro che sono retribuiti in misura variabile, cioè a ore, il calcolo della tredicesima mensilità cambia.
Si partirà dallo stipendio medio mensile per poi rapportare la cifra all’effettivo periodo di lavoro svolto durante l’anno.
Se ad esempio una colf lavora per 3 ore la settimana a 9 euro l’ora, avrà diritto a una tredicesima mensilità calcolata nel seguente modo:
– 9 euro x 3 ore a settimana = 27 euro la settimana;
– 27 euro settimanali, per 52 settimane in un anno = € 1.404;
– 404 euro / 12 mesi = 117 euro
Di media mensile che corrisponde all’importo della tredicesima da fornire.
I 117 euro spettano se la colf ha lavorato per tutto l’anno.
Ma se, la stessa ha lavorato solo alcuni mesi, la cifra dovrà essere commisurata al periodo di effettivo lavoro prestato.
Se, ad esempio la colf o badante, ha lavorato per sei mesi nel corso dell’anno, l’importo dovuto sarà di 117 euro / 2, cioè 58,50 euro.
Se, invece, ha lavorato 9 mesi, il calcolo da eseguirsi sarà: 117/12 moltiplicato per 9, cioè 87,75 euro. E così via.
Calcolo tredicesima su più datori di lavoro
Per quanto riguarda la tredicesima calcolata su più datori di lavoro. Ognuno di loro dovrà calcolare una diversa busta paga e corrispondere di conseguenza la tredicesima spettante per le ore di lavoro svolte presso di lui.